Un lavoratore iscritto
all’Organizzazione Sindacale UGL dipendente della società cooperativa
M.A.G. ed in servizio (in regime di fornitura di manodopera) presso
famosa panineria “Di Martino”, in data 18.04.18 mentre svolgeva la
propria attività lavorativa è stato improvvisamente licenziato in tronco
per aver asseritamente assunto un “comportamento non consono a quanto
previsto dalla normativa in merito all’atteggiamento ed ai toni da
tenere sul luogo di lavoro”.
“Questo è l’antefatto di una
importante vittoria del sindacato – dichiara Letizia Fiorino- Segretario
Provinciale dell’UGL Terziario di Palermo – la nostra azione si è
svolta di concerto con il nostro Studio Legale rappresentato dagli
Avvocati Ignazio Fiore, Andrea Pirrello e Giuseppe Varisco i quali hanno
prontamente impugnato il licenziamento dimostrando come tale atto
epurativo dovesse essere ricondotto all’interno del più ampio genus del
licenziamento ontologicamente disciplinare, e quindi dovesse essere
qualificato come totalmente illegittimo per insussitenza del fatto
addebitato, nonché per inesistenza di qualsivoglia contestazione, con
conseguente diritto alla tutela reale piena”.
Il Tribunale di Palermo – sezione
lavoro-, accogliendo la tesi difensiva degli avvocati giuslavoristi e
nonostante l’applicabilità della normativa di minor favore per il
lavoratore (jobs act), ha ritenuto che il mero riferimento ad un
“comportamento non consono” non raggiunge la soglia minima di
identificabilità di un fatto materiale eventualmente censurabile e,
pertanto, qualificando il caso di specie come rientrante nella peculiare
ipotesi di cui all’art. 3 comma 2 del d.lgs. 23/2015, ha condannato il
datore di lavoro (M.A.G. soc. coop.) “alla reintegra del ricorrente nel
posto di lavoro ed al pagamento dell’indennità risarcitoria commisurata
all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di
fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento
fino a quello dell’effettiva reintegrazione” (ordinanza del 19.12.2018,
trib. Palermo -sez. lav.-).
Per la nostra Federazione del
Terziario UGL – conclude Fiorino – è una grande vittoria, pertanto
accogliamo il risultato ottenuto con grande soddisfazione, affermando
ancora una volta il nostro impegno nell’assicurare costanti garanzie al
lavoratore e tutele del posto di lavoro, a fronte di comportamenti
illegittimi mantenuti dai datori di lavoro spesso animati da esclusivo
intento epurativo”.
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