sabato 22 dicembre 2018

M.A.G. – Panineria Di Martino. Fiorino (UGL Terziario): “Importante affermazione del sindacato, annullato dal Tribunale di Palermo licenziamento lavoratore”

Un lavoratore iscritto all’Organizzazione Sindacale UGL dipendente della società cooperativa M.A.G. ed in servizio (in regime di fornitura di manodopera) presso famosa panineria “Di Martino”, in data 18.04.18 mentre svolgeva la propria attività lavorativa è stato improvvisamente licenziato in tronco per aver asseritamente assunto un “comportamento non consono a quanto previsto dalla normativa in merito all’atteggiamento ed ai toni da tenere sul luogo di lavoro”.
“Questo è l’antefatto di una importante vittoria del sindacato – dichiara Letizia Fiorino- Segretario Provinciale dell’UGL Terziario di Palermo – la nostra azione si è svolta di concerto con il nostro Studio Legale rappresentato dagli Avvocati Ignazio Fiore, Andrea Pirrello e Giuseppe Varisco i quali hanno prontamente impugnato il licenziamento dimostrando come tale atto epurativo dovesse essere ricondotto all’interno del più ampio genus del licenziamento ontologicamente disciplinare, e quindi dovesse essere qualificato come totalmente illegittimo per insussitenza del fatto addebitato, nonché per inesistenza di qualsivoglia contestazione, con conseguente diritto alla tutela reale piena”.
Il Tribunale di Palermo – sezione lavoro-, accogliendo la tesi difensiva degli avvocati giuslavoristi e nonostante l’applicabilità della normativa di minor favore per il lavoratore (jobs act), ha ritenuto che il mero riferimento ad un “comportamento non consono” non raggiunge la soglia minima di identificabilità di un fatto materiale eventualmente censurabile e, pertanto, qualificando il caso di specie come rientrante nella peculiare ipotesi di cui all’art. 3 comma 2 del d.lgs. 23/2015, ha condannato il datore di lavoro (M.A.G. soc. coop.) “alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento dell’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione” (ordinanza del 19.12.2018, trib. Palermo -sez. lav.-).
Per la nostra Federazione del Terziario UGL – conclude Fiorino – è una grande vittoria, pertanto accogliamo il risultato ottenuto con grande soddisfazione, affermando ancora una volta il nostro impegno nell’assicurare costanti garanzie al lavoratore e tutele del posto di lavoro, a fronte di comportamenti illegittimi mantenuti dai datori di lavoro spesso animati da esclusivo intento epurativo”.

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